Lo sviluppo di un software è l'insieme delle attività di progettazione e realizzazione di un programma informatico. Generalmente un soggetto, il Committente, si rivolge a una Impresa informatica, il Fornitore, affinché crei un programma atto a soddisfare le sue esigenze aziendali. Il contratto stipulato nella prassi prende il nome di “Contratto di sviluppo software”. Una prima fondamentale regola da cui partire per la redazione di un ottimo contratto è coordinare con coerenza le clausole, evitare contraddittorietà, agevolare al massimo la sua interpretazione non solo alle attuali Parti contraenti ma, in ottica di prevenzione giuridica, anche ad un Giudice che dovesse in futuro decidere su una controversia insorta in merito all’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto stesso. Infatti «Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto» (art. 1363 del Codice civile). La seconda buona regola è conoscere la Normativa vigente che tutela il Software. La specifica normativa del software risale al 1993, anno in cui è entrato in vigore il d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, che ha dato attuazione in Italia alla direttiva comunitaria 90/250/CEE. Il software o programma per elaboratore elettronico, come viene definito dal Legislatore, ha il primo riconoscimento normativo con la Legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633) che lo qualifica come opera dell’ingegno di carattere creativo, come le opere che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura ed alla cinematografia. La disciplina legislativa regola i diritti esclusivi di sfruttamento economico riservati al titolare del diritto d’autore sul programma e le facoltà riconosciute al legittimo utilizzatore (artt. 64 bis, 64 ter e 64 quater, inseriti nell’apposita sezione VI, del Capo IV, Titolo I della Legge633/1941). Altre norme completano la disciplina con le sanzioni penali per l’ipotesi di duplicazione abusiva del programma: art. 171 bis. La legge però non contiene disposizioni che definiscono e regolamentano le operazioni contrattuali con cui, nella prassi, il software viene commissionato, venduto, o dato in licenza. Il Legislatore ha regolato esclusivamente il caso del software creato dal «lavoratore subordinato nell’ambito delle mansioni assegnategli o su istruzioni impartitegli dal datore di lavoro», stabilendo che a quest’ultimo spetta la titolarità del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma realizzato dal proprio dipendente, salvo che le parti si siano accordate diversamente (v. art. 12 bis Legge 633/1941). La terza buona regola per la redazione di un ottimo contratto di sviluppo del software è quella di integrare la normativa vigente con la conoscenza del settore, delle terminologie, delle casistiche da prevedere e delle problematiche da evitare. Il Contratto di sviluppo Software è un accordo che ha per oggetto il custommade Software, il programma informatico fatto come un abito “su misura”. Un soggetto Committente si rivolge a un’Impresa o a un lavoratore autonomo perché progetti e realizzi un software con determinate caratteristiche funzionali tali da soddisfare le sue particolari esigenze (ad esempio l’informatizzazione della gestione di un magazzino). Il contratto di sviluppo dunque è diverso da quello dell’acquisto di un software standard già pronto e concesso in licenza d'uso o venduto attraverso la grande distribuzione. Casistica di contenziosi. Nella mia esperienza posso testimoniare che le clausole contrattuali su cui bisogna lavorare con la massima perizia, cura e chiarezza per prevenire contenziosi, sono quelle in merito alle modalità e i criteri da applicare per lo svolgimento della verifica di funzionalità, il collaudo; all'obbligo assunto da parte del Fornitore, chiarendo se è Devo inoltre testimoniare che nel settore c'è ancora poca cultura della prevenzione giuridica e ci si affida ancora troppo ad accordi verbali, non scritti o precisati. Ci si rivolge agli studi legali con la difficoltà di individuare professionisti interessati alla materia o con esperienza nella materia e con la tensione di una controversia alle porte, generalmente conseguente alla minima informazione reciproca nella fase delle trattative; alla mancanza di uno studio preliminare, scritto e concreto, sulla fattibilità del progetto; alla incertezza e imprecisione circa le prestazioni che il Fornitore si è obbligato a svolgere; la mancanza di un contratto scritto che provi e regoli il contenuto degli accordi delle Parti contenendo anche un piano di lavoro, le modalità, i tempi di realizzazione del Software. La presenza di un contratto scritto, che ha valore di legge tra le Parti, è fondamentale perché le regole di riferimento che un Tribunale applica in caso di controversia saranno innanzitutto quelle che le Parti hanno pattuito. In mancanza di accordi specifici o della prova scritta degli accordi, il Tribunale applica le disposizioni che la Legge stabilisce per il contratto assimilabile e in questa materia è il Codice Civile e le norme relative al Contratto d’appalto (artt. 1655 e seguenti) oppure, se il Fornitore è un lavoratore autonomo o piccolo imprenditore, le norme relative al Contratto d’opera (art. 2222 ss.). Pertanto come sempre consiglio vivamente di investire nella prevenzione giuridica e di chiedere preliminarmente un parere legale professionale che potrebbe sfociare semplicemente nella assistenza legale per la redazione di un contratto chiaro e trasparente per tutte le Parti. Chi ben comincia è a metà ...dell'opera di ingegno. info@studiolegalelioi.it
Lo sviluppo di un software è la progettazione (possiamo chiamarlo «studio di fattibilità»), partendo dalla vision e dai requisiti richiesti dal Committente, dagli obiettivi che intende conseguire e dai mezzi che intende mettere a disposizione a questo scopo. La progettazione deve sfociare in un documento nel quale sono indicate concretamente specifiche funzionali del software da realizzare, condizioni che deve soddisfare, tempi e costo della
realizzazione ed un piano dei test di accettazione. Ne segue una fase esecutiva del software progettato.
obbligato a raggiungere un risultato, cioè a realizzare un programma che effettivamente risponda alle esigenze del Committente, oppure se è obbligato solo a usare i migliori mezzi, nel rispetto delle regole dell’arte, con la diligenza dovuta ex art. 1176 c.c., senza però poter garantire un certo risultato finale; entro quali limiti il Fornitore è responsabile per i vizi e/o i malfunzionamenti del software sviluppato; se il corrispettivo pattuito include o meno eventuali ulteriori modifiche al software a semplice richiesta del Committente; a chi spetta la titolarità del diritto d’autore, del diritto morale e del diritto di sfruttamento economico; se il Committente ha il godimento del Software in esclusiva e ne può limitare la ulteriore commercializzazione da parte del Fornitore, soprattutto in favore di eventuali concorrenti sul mercato.
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