Le successioni transfrontaliere e il Regolamento UE n.650/2012. Oggi vi parlo del Regolamento del Parlamento e del Consiglio UE del 4 luglio 2012 "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo" , in vigore a decorrere dal 17 agosto 2015, tranne gli articoli 77 e 78, in vigore dal 16 gennaio 2014, e gli articoli 79, 80 e 81, in vigore già dal 5 luglio 2012. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 201/107 del 27 luglio 2012). Il Regolamento ha lo scopo di agevolare i cittadini europei in tutte quelle situazioni connesse all'apertura di una successione avente caratteri transfrontalieri, quando i beni o gli eredi del de cuius (il defunto) si trovano in uno Stato differente da quello dove si sia aperta la successione. Ha anche lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Dopo aver semplificato le norme in materia di diritto di famiglia e scioglimento del matrimonio con elementi transfrontalieri, si è inteso semplificare e unificare anche le norme che regolano l’aspetto successorio delle famiglie e dei cittadini europei allo scopo di ridurre sensibilmente i casi di conflitti di competenza tra giurisdizioni di diversi paesi membri. Nello spazio europeo di giustizia i cittadini hanno modo di organizzare in anticipo la propria successione affidandosi alla nuova normativa o esercitando il diritto di scelta di giurisdizione competente. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità vengono garantiti in maniera più efficace. L’ambito d’applicazione del Regolamento si estende a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima. Sono esclusi invece gli aspetti fiscali e amministrativi che restano materia di competenza della legislazione nazionale. Quanto all'Italia, la nostra disciplina interna, all'art. 46) della L. 218/1995 (detta di riforma del diritto internazionale privato) indica, quale criterio generale di competenza, il criterio della cittadinanza del de cuius al momento della morte. Le discipline interne di altri Paesi membri prevedono altri e diversi criteri di competenza creando quindi non poche difficoltà ai sempre più numerosi cittadini europei che conducono parte della loro vita in Paesi diversi da quelli di origine ed hanno beni in diversi Paesi. A partire dal 17 agosto 2015 su tutto il territorio dell’Unione europea, fatta eccezione per Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca, i cui governi hanno scelto di restare esclusi dal Regolamento, si applica il criterio generale della residenza abituale del defunto al momento della morte semplificando e delimitando la competenza generale a decidere sull’intera successione. E’ indicato all’art. 4) del Regolamento: “sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte”. Agli artt. 5 e 22 del Regolamento è fatta salva la facoltà di scelta, di professio iuris, del de cuius che può scegliere in deroga, come legge che regola la sua intera successione, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. La scelta dovrà essere operata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione. All’art. 10 del Regolamento è poi previsto un criterio di competenza sussidiaria se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro. In tal caso gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte o, in mancanza, la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente per il criterio di residenza, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono competenti a decidere su tali beni. All’art. 11 del Regolamento è previsto infine un forum necessitatis qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente secondo i criteri precedenti, in casi eccezionali, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento. La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’organo giurisdizionale adito. Il Regolamento semplifica anche in tema di riconoscimento delle decisioni: quelle emesse in uno Stato membro saranno riconosciute anche negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare, salvo i casi in cui la decisione è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento; se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione; se la decisione è incompatibile con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento; se è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. Altra importante semplificazione è l’introduzione di un certificato successorio europeo che consente di far valere la qualità di erede o legatario o di amministratore testamentario in tutta l’Unione senza bisogno di ulteriori adempimenti. Il contenuto del Certificato, indicato all'art. 68 del Regolamento, permetterà a chi lo ha ottenuto di dimostrare con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso. Sono fatte salve le Convenzioni internazionali tra Stati membri. In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della Convenzione dell’Aia, del 5 ottobre 1961, Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (conosciuta con e Convenzione sull’Apostille), che in Italia è in vigore dal 1978, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, continuano ad applicare le disposizioni di tale convenzione invece dell’articolo 27 del Regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi. In materia di fonti del diritto dell’Unione europea, un Regolamento è fonte di diritto secondario o derivato e, quanto alla sua efficacia, è fonte di norma cosiddetta self executing direttamente efficace in ogni Stato membro, a differenza di fonti come la Direttiva europea, non self executing, non direttamente applicabili finché lo Stato membro non adotta un provvedimento interno per recepirla. Questo Regolamento in particolare, già in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (pertanto dal 16 agosto 2012) ha concesso tre anni di tempo per la sua applicazione a decorrere dal 17 agosto 2015 (fatta salva l’applicazione anticipata degli articoli 77 e 78, in vigore dal 16 gennaio 2014, e degli articoli 79, 80 e 81, attualmente in vigore già dal 5 luglio 2012) e prevede all’art. 83 disposizioni transitorie. E’ prevista anche una presunzione di professio iuris qualora una disposizione a causa di morte sia stata fatta anteriormente al 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del Regolamento, ritenendo che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione. Due esempi pratici. Il cittadino francese che risiede abitualmente in Italia, intende pianificare la sua successione e disporre di beni presenti in più Paesi europei. Se vuole che la sua successione sia regolata dalla legge dello stato italiano di residenza, può dichiarare di essere edotto sugli effetti del normativa in materia e di voler operare la professio iuris a favore della normativa italiana ai sensi della L.218/1995 ma in realtà a partire dal 17 agosto 2015 ha comunque l' effetto voluto in favore della legge dello stato italiano nel quale risiede ma per applicazione diretta del Regolamento dell’Unione europea e della modifica alla normativa italiana in conseguenza. Il caso inverso: il cittadino italiano, residente in Francia che intende disporre di beni presenti in più Paesi europei e vuole che la sua successione sia regolata dalla legge dello stato italiano di cittadinanza e non dalla legge dello stato francese dove risiede e presumibilmente si aprirà la sua successione. mento in cui effettua la professio iuris, la scleta delle legge, la sua successione sarà regolata dalla legge dello Stato nel quale sarà stato abitualmente residente al momento della morte o, in via eccezionale, dello Stato diverso con il quale il defunto avrà avuto collegamenti manifestamente più stretti. Pertanto è di fondamentale importanza che il cittadino italiano all'estero sia informato di ciò. Se vuole conservare il legame normativo con l’Italia io consiglio di prevedere una dichiarazione esplicita in favore della normativa dello stato italiano di cittadinanza che sarà sostanzialmente una scelta in conferma della previgente L.218/1995 e in deroga valida ed efficace al Regolamento vigente.
Ti posso aiutare?
055 0317949
055 3831212 -Fax
info@studiolegalelioi.it
Lun-Ven 09.00–19:30
Oppure compila il modulo per essere ricontattato