Troviamo la risposta nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Perché le donne adulte e minorenni sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli; Abbiamo conquistato moltissime normative sul tema.Cosa si intende per violenza contro le donne ?
Articolo 3: a. Con l’espressione «violenza nei confronti delle donne» si intende una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b. l’espressione «violenza domestica» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c. con il termine «genere» ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; d. l’espressione «violenza contro le donne basata sul genere» designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e. per «vittima» si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a e b; f. con il termine «donne» sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.
La Convenzione di Istanbul è l’attuale fonte normativa di diritto internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica e che finalmente riconosce la violenza sulle donne una forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. Adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, è entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del numero di minimo dieci Paesi aderenti con ratifiche. L’Italia ha svolto un ruolo importante in questo percorso, essendo stata tra i primi paesi europei a fare propria la Convenzione, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il giorno 1 agosto 2014.
Ad oggi ( marzo 2021) la Convenzione è in vigore in 33 Stati (Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Nord Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera). La Convenzione ha l’obiettivo di proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne; predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica. Proprio da Istanbul il giorno 20 marzo 2021 il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato il ritiro della Turchia, scatenando proteste nel paese e la condanna da parte delle istituzioni europee e del presidente degli Stati Uniti Biden. Secondo le autorità turche, le leggi nazionali sono sufficienti a garantire la protezione delle donne. Nel paese, tuttavia, si sono registrati 78 femminicidi da inizio 2021 e oltre 300 nel 2020.
La Convenzione è oggi il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza e precisamente:
la violenza psicologica (art. 33);
gli atti persecutori – stalking (art.34);
la violenza fisica (art.35),
la violenza sessuale, compreso lo stupro (art.36);
il matrimonio forzato (art. 37);
le mutilazioni genitali femminili (art.38);
l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art.39);
le molestie sessuali (articolo 40). Perché si è resa necessaria una Convenzione internazionale sul tema
Perché sono ripetute le violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti.
Perché le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini.
Perché la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e perché anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica.
Perché i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.
Perché è necessario vivere liberi dalla violenza.Altre fonti normative di diritto internazionale
la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163);
la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005);
la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);
le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa: Raccomandazione Rec (2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti.
E’ sempre più ampia la Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne.
Esistono anche il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) ed il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966).
Non possiamo non conoscere anche la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006).
Esiste lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002).
Esistono i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977).La normativa Italiana
Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” (cp artt. 609bis-octies);
Direttiva Presidente del Consiglio “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini”, G.U. 21 maggio 1997;
Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
Legge 5 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”;
Legge 9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico in materia di spese di giustizia”;
Codice penale: art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);
L. 23 aprile 2009, n. 38, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;
Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa (Convenzione di Istanbul) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere);
Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che prevede la possibilità per una donna, dipendente pubblica, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un’amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede;
Art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” per cui nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola viene promossa la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare sul tema studenti, docenti e genitori;
Art. 24 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 “Congedo per le donne vittime di violenza di genere”;
Art. 11 della Legge 7 luglio 2016, n. 122 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134)” che stabilisce il diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti;
D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”;
DDL 2719, “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”;
Legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”;
La Riforma del Codice penale chiamata Codice Rosso: Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. E’ in vigore dal 9 agosto 2019
Ve ne parlerò in dettaglio, perché non possiamo non sapere.
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