La violenza economica

Cosa si intende per violenza economica 

Quando parliamo di atti di violenza tendiamo ad associare il pensiero alla violenza fisica. In verità la violenza fisica e le sue conseguenze visibili sono la punta terminale ed esposta di soprusi con radici profonde, sommerse in un terreno di pregiudizi patriarcali e di culto dei ruoli di genere che, in una società equa, moderna e civile, non hanno più ragione di essere tollerati o tollerabili.

Partendo dalle singole e piccole realtà dei nuclei familiari e sfociando nella società e nel mondo del lavoro, sono spesso e troppo radicati gli atti di costante controllo e monitoraggio del comportamento di una persona in termini di uso e distribuzione del denaro.

Non vorrei parlare solo di casi di violenza di un uomo contro la donna perché, a mio avviso, non è giusto generalizzare e non è realistico parlare di violenza economica e domestica solo nell'ambito di coppie unite in matrimonio o solo di coppie eterosessuali. Va però riconosciuto che in moltissimi nuclei familiari è ancora radicata l’abitudine di delegare il controllo e le decisioni economiche ad un membro in particolare che prevalentemente coincide con colui che apporta l'unico o il maggior reddito rispetto a chi contribuisce con il lavoro domestico, con la cura della casa, dei figli e degli anziani e/o con un lavoro meno redditizio. Non necessariamente è l’uomo ad avere il potere economico ma così è nella prevalenza dei casi, in conseguenza dell’oggettivo divario di genere nella retribuzione ancora persistente nel mondo del lavoro.

A parità di titoli di studio e di competenze, di ambizioni, di inquadramento contrattuale e mansioni, a parità di opportunità, l’uomo offre e garantisce maggiore disponibilità full-time alle ore lavorative e, delegando alle donne le mansioni nella vita privata e familiare, la cura dei figli, della casa, degli anziani, svolge la sua attività lavorativa a tempo pieno e ricava un reddito maggiore. Inoltre, alla lunga, si assicura una previdenza pensionistica maggiore. Questa organizzazione dei ruoli può essere una scelta imposta oppure una scelta condivisa. Solo se è imposta e se limita la libertà può essere considerata una violenza economica.

Che confine c’è tra violenza economica e scelte condivise? Perché la vittima fa fatica a essere creduta come tale?

Mi vengono richiesti spesso pareri legali sul tema. In questi casi occorre distinguere tra una condotta altrui violenta e subita contro la propria volontà ed il pentimento per aver voluto delegare consapevolmente all'altro con fiducia e per molti anni. Questo pentimento spesso nasce per la prima volta con una crisi del rapporto, nel corso di una separazione coniugale o uno scioglimento di una unione civile. Sul filo di questo confine è difficile essere creduti. 

La violenza economica va quindi saputa distinguere dal "senno di poi" e va saputa riconoscere in tempo innanzitutto da chi la subisce e  poi dagli Operatori del Diritto, prima che diventi il terreno fertile per tutte le conseguenti forme di violenza psicologica, verbale e fisica.

Fatica di più e per anni a riconoscere la violenza economica, subita come vera e propria violenza, chi proviene da un contesto familiare e culturale in cui un sopruso è stato sempre tramandato come un fondamento del buon funzionamento di una famiglia tradizionale. La violenza economica se tollerata arriva nell’arco di pochi anni ad impedire alla vittima di reagire. Conoscete il "principio della rana bollita" del filosofo Noam Chomsky?


Alcuni esempi di violenza economica

Essere vittima di violenza economica può provocare un danno patrimoniale ma anche esistenziale e morale quando limita la definizione di sé, il proprio autonomo sostentamento, la libera scelta di una particolare alimentazione, la cura della propria immagine, la cura della persona, libertà come recarsi dal parrucchiere o dall'estetista, acquistare capi di abbigliamento o calzature che possano valorizzare la figura e dare più sicurezza in se stessi, acquistare profumi, trucchi, accessori, fare prevenzione medica e oncologica e investire nella cura della propria salute, il poter dedicare il proprio tempo libero a coltivare una passione, un talento, uno sport, amicizie anche nuove, hobby, l’avere adeguati ed autonomi contratti telefonici per comunicare e socializzare, l’avere un proprio conto corrente e una propria carta di credito, avere dei propri risparmi e avere la libertà di gestirli, spenderli o investirli.
E’ violenza economica ogni volta che, colui che si sente o si definisce arcaicamente il “capo famiglia”, pone in essere una condotta di costante minaccia di negare ai membri del nucleo familiare risorse economiche autonome, scoraggiando fortemente o addirittura impedendo scelte di studio, di vita, di rapporti sociali anche sentimentali, scoraggiando o impedendo di avere un lavoro, un'entrata finanziaria personale, un proprio conto corrente, una propria carta di credito, un proprio contratto telefonico, una propria automobile oppure vietando di utilizzare le proprie autonome risorse secondo la propria volontà o per esigenze personali.
E’ violenza economica anche non fornire spiegazioni su documenti di cui si chiede la firma insistentemente o la si pretende, in alcuni casi si falsifica la firma su contratti, documenti vincolanti, intestazione di utenze, intestazione di partite iva per interposizione fittizia di esercizio di impresa in nome altrui, intestazione di beni mobili, assicurazioni moto e auto, intestazioni di beni immobili celandone i rischi debitori e/o le motivazioni in alcuni casi con finalità di elusione o evasione fiscale.
ll soggetto posto in uno stato di soggezione economica è costretto a dipendere e richiedere le risorse necessarie per le spese quotidiane e a giustificarne ogni utilizzo esponendosi a quotidiani ricatti psicologici.​

La normativa in vigore in tema di violenza economica
Quanto alla normativa di Diritto internazionale, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di diritto femminile è la Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014.
La violenza economica viene elencata tra le forme di violenza nei confronti delle donne all'art. 3 che definisce la violenza nei confronti delle donne come "una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata" e la violenza domestica come "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".
L'art. 12 della Convenzione prevede inoltre il dovere di "adottare le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini".
Quanto alla normativa di diritto civile e penale in Italia, nel nostro sistema di diritto la violenza economica non è considerata un reato determinato ma è certamente inquadrabile nel sistema di diritto civile e di diritto penale.
Ai casi di violenza economica si possono applicare gli ordini di protezione contro gli abusi familiari previsti ai sensi dell'art. 342 bis e dell'art. 342 ter del codice civile.
Sono provvedimenti che il Giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente”

La violenza economica in Italia viene menzionata per la prima volta dall'art. 3 del decreto 93/2013 convertito in Legge 119/2013 che disciplina l'istituto dell'ammonimento.
Le restrizioni economiche, dal controllo dell'impiego delle proprie risorse fino alle privazioni economiche, possono inoltre configurare diversi reati quali:
Maltrattamenti in famiglia (art. 572 del codice penale) ogni volta si realizzino condotte prepotenti e vessatorie abituali che possano cagionare uno stato di continua sofferenza, mortificazione o offesa alla dignità della vittima. L'autore della condotta agisce con la volontà di assoggettare la vittima a una abituale condizione di soggezione psicologica e alienazione;
Violenza privata (art. 610 del codice penale);
Controllo e limitazione assoluta della libertà personale, come riduzione e mantenimento in schiavitù (art. 600 del codice penale);
Violazione degli obblighi di assistenza familiare, privazione parziale o totale delle risorse economiche necessarie per il sostentamento personale e dei figli (art. 570 del codice penale).

Violenza economica per omesso versamento dell'assegno di mantenimento

Cosa succede quando un genitore non versa l’assegno di mantenimento per il figlio? 

La Giurisprudenza inizia a considerare possibile revocare l’affidamento condiviso a seguito di gravi inadempienze degli obblighi genitoriali. Si può segnalare una svolta: il Tribunale di Roma con decisione n. 22638 del 2019, andando a discostarsi dall’orientamento dalla Cassazione secondo cui il mancato versamento dell’assegno di mantenimento non poteva essere ritenuto un motivo sufficientemente grave per revocare l’affido condiviso, ha invece stabilito come il reiterarsi nel tempo dell’omesso versamento del contributo di mantenimento senza alcun tipo di giustificazione permette al Giudice di revocare l’affidamento condiviso nei confronti di colui che fa mancare al figlio il sostentamento necessario per permettergli di vivere.  

Possono configurarsi come violenza economica inadempienze agli obblighi genitoriali, l’inadempimento all’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento; il perdurante inadempimento del genitore non collocatario relativo al contributo mensile per il mantenimento dei figli minori oltre a un perdurante disinteresse nei confronti della loro istruzione, educazione e mantenimento; quando il genitore non adempie gli obblighi di mantenimento e dimostra profonde carenze nei compiti di cura, assistenza ed educazione.

Il genitore che sta “subendo” la “violenza economica” e che quindi non riceve l’aiuto economico che dovrebbe per il sostentamento del bambino (nella maggior parte dei casi la madre) potrà rivolgersi al Tribunale con Ricorso ex art. 710 c.p.c. richiedendo l’affidamento esclusivo a causa della violenza economica subita.

Avv. Simona Lioi info@studiolegalelioi.it

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