LA DONNA E IL DIRITTO ALLA FELICITA'

Siamo donne e come gli uomini abbiamo diritto alla felicità.  

E' indubbio, eppure non ci deve bastare avere diritto alla felicità. 

Dobbiamo trovare la forza di chiedere aiuto a tutti per esercitare questo diritto, per vederlo rispettato e non solo riconosciuto, ogni giorno nella nostra vita. Questa pretesa darà i suoi frutti migliori nelle nuove generazioni.

Non ci focalizziamo solo sulle brutte notizie. Da un punto di vista del riconoscimento del diritto e quindi della normativa dobbiamo essere informate sul fatto che stiamo facendo grandi passi avanti da anni.

Abbiamo conquistato normative di diritto internazionale. ​

Il Consiglio d’Europa fin dal 1990 ha intrapreso una serie di iniziative per promuovere la protezione delle donne contro la violenza sulla scia del lavoro svolto dalle Nazioni Unite, (come  la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne – CEDAW, approvata nel 1979).

Queste iniziative hanno portato all’adozione, nel 2002, da parte del Consiglio d’Europa, della Raccomandazione Rec (2002)05 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza e la realizzazione di una campagna a livello europeo Campaign to combat violence against women, including domestic violence negli anni 2006-2008.

L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha anche preso una posizione politica ferma contro ogni forma di violenza contro le donne. Ha adottato negli anni una serie di risoluzioni e raccomandazioni che chiedono norme giuridicamente vincolanti in materia di prevenzione, protezione contro la repressione delle forme più gravi e diffuse di violenza di genere.

La Convenzione di Istanbul (2011) è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante ‘sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica’. L’elemento principale di novità è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione.

La Convenzione prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. Inoltre, il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne che gli Stati dovrebbero includere nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici.

I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori – stalking (art.34); la violenza fisica (art.35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art.36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili (art.38), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art.39); le molestie sessuali (articolo 40). La convenzione prevede anche un articolo che mira i crimini commessi in nome del cosiddetto “onore” (art. 42).

Il 26 luglio 2017 il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (Cedaw) ha adottato la General Recommendation n. 35. La nuova raccomandazione fornisce un inquadramento più chiaro degli obblighi a carico degli Stati e delle aree in cui intervenire per contrastare la violenza basata sul genere. Viene inoltre ampliata la definizione di violenza contro le donne includendo forme di violenza che riguardano il diritto alla salute riproduttiva della donna e le forme di violenza che si esercitano online e in altri ambienti digitali creati dalle nuove tecnologie.

Abbiamo conquistato importanti novità anche nella normativa italiana.

L’elemento principale di novità della normativa italiana è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione.

Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” (cp artt.609bis-octies)

Direttiva Presidente del Consiglio “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini”, G.U. 21 maggio 1997

Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”

Legge 5 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”

Legge 9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico in materia di spese di giustizia”

Codice penale: art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

L. 23 aprile 2009, n. 38, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori

Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011

La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere)

Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che prevede la possibilità per una donna, dipendente pubblica, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un’amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede

Art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” per cui nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola viene promossa la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare sul tema studenti, docenti e genitori

Art. 24 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 “Congedo per le donne vittime di violenza di genere”

Art. 11 della Legge 7 luglio 2016, n. 122 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134)” che stabilisce il diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”

DDL 2719, “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”

Legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”

Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”

Inoltre ogni Regione ha ulteriore normativa interna sul tema.

​Riconosciuto sempre di più il diritto alla nostra felicità, tocca a noi trovare la forza di esercitarlo nella nostra vita quotidiana.  

Sui posti di lavoro non sembra andare affatto bene. Il Covid ha peggiorato la già amplissima disparità di genere nell'occupazione femminile. Secondo i dati Istat, nel corso dello scorso anno 2020, 444.000 persone hanno perso il loro posto di lavoro e di queste il 70% erano donne.

In famiglia molte di noi non sono affatto amate e confortate. 

Si registra un numero ancora alto di violenze domestiche e di genere dalle molteplici forme: violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, atti persecutori.  Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il sistema informativo dell’Istat sulla Violenza contro le donne ha pubblicato dati sconfortanti. 

  • I dati sulle prestazioni ed erogazioni di servizi da parte delle Case Rifugio (online dal 24 novembre);
  • I primi dati degli accessi delle donne vittime di violenza al Pronto Soccorso (online dal 24 novembre) (due report di analisi e la metodologia di analisi);
  • Il report sul Numero contro la violenza e lo stalking 1522 – dati all’ottobre 2020 (online dal 24 novembre);
  • Tavole di dati Il numero verde 1522 durante la pandemia (periodo marzo-ottobre 2020)”;
  • I dati sulle persone denunciate e sulle vittime di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, percosse, violenze sessuali e, per la prima volta, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; i dati sugli ammonimenti e sugli allontanamenti (online dal 20 novembre) ;
  • I dati sulle vittime di omicidio (anno 2019 e primo semestre 2020);
  • I dati sugli imputati per alcune tipologie di reati violenti al 2018;
  • I dati sui condannati per alcune tipologie di reati violenti al 2018;
  • I dati sui detenuti per alcune tipologie di reati violenti al 2019 (online dal 20 novembre) .
  • E quindi oggi che è l'8 marzo e gli uomini ci fanno gli auguri dobbiamo chiedere a loro di darci la mano che si serve affinché il nostro diritto alla felicità non sia solo formalmente riconosciuto ma anche esercitabile, esercitato, pratico, quotidiano, esemplare, concreto e matematico. 

    Si, il diritto alla felicità di una donna deve essere anche matematico perché

    uno + una deve fare due e non due a zero .

    Avv. Simona Lioi


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