In tema di diritto delle successioni nello svolgimento della mia professione mi viene richiesto spesso di chiarire se chiunque può fare un testamento e quali possono essere i motivi di impugnazione di un testamento legati alla capacità o meno di testare. L’attitudine di un soggetto a stabilire con un testamento la sistemazione dei propri interessi per il tempo in cui avrà cessato di vivere ( testamenti factio activa) è considerata in Dottrina un profilo della più generale capacità di agire. Tra gli atti che si possono porre in essere, se capaci di agire, il testamento è un atto personalissimo e per questo motivo non può essere redatto per mezzo di un rappresentante, nemmeno nel caso in cui il soggetto versi in uno stato di incapacità. La piena capacità di testare è quindi presupposto fondamentale per la validità delle disposizioni. Ex art. 591 del Codice Civile sono capaci di testare tutti coloro che non sono da ritenere o non sono stati dichiarati incapaci dalla legge: i minorenni; gli interdetti per infermità di mente; chi, sebbene non interdetto, si prova essere stato, per qualsiasi causa anche transitoria, incapace di intendere e volere nel momento in cui ha espresso le sue ultime volontà per testamento. Nei casi d'incapacità il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse e l'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Quanto alla maggiore età e alla interdizione basta fare riferimento ai dati anagrafici o all’atto di nascita perché le sentenze di interdizione sono annotate negli atti di nascita. Nelle ipotesi cosiddette di incapacità naturale invece occorre una verifica diversa. Se parliamo di testamento olografo starà agli eredi valutare con un legale competente in materia se hanno le prove per dimostrare che nel momento della espressione di volontà testamentaria il de cuius, il defunto, era incapace. Se parliamo di testamento redatto innanzi al Notaio, il Pubblico Ufficiale è chiamato a verificare la capacità del testatore solo nei limiti imposti dalla diligenza professionale richiesta ma non è tenuto a fare indagini che esulano dalla competenza professionale come test o indagini mediche. E' vero che è frequente nella prassi, nei casi dubbi, far produrre un certificato medico attestante lo stato di salute mentale del comparente testatore ma tali accertamenti non costituiscono di per sé prova certa della capacità di testare in quel momento anche se possono assurgere ad indizi che saranno valutabili dal Giudice in un eventuale giudizio di annullamento del testamento per incapacità naturale azionato da chi ne ha interesse e diritto. In sintesi la circostanza che il testamento sia stato redatto in forma pubblica innanzi a Notaio non prova di per sé la capacità di testare al momento dell’atto ma è la prova della mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore per i quali il Notaio si sarebbe trattenuto. Pertanto lo stato di piena capacità di intendere e volere oggetto di dichiarazione del Notaio nel testamento pubblico può comunque essere oggetto di una contestazione da parte di chi impugna il testamento se ne ha fondamento per mezzo di prova perché l'attestazione del Notaio può essere impugnata senza la necessità di proporre previamente una querela di falso. Con un legale competente in materia si possono valutare le prove ed il caso specifico. Per le ipotesi non previste espressamente dalla norma è prevista l'incapacità di testare? L'inabilitato non è indicato dall'art. 591 del Codice Civile e quindi può testare e senza l’assistenza del suo Curatore perché il testamento è un atto personalissimo. L’emancipato, pur avendo generalmente una posizione giuridica analoga a quella dell’inabilitato (perché all’inabilitato si applicano le norme dettate per l’emancipato, in forza del richiamo generale di cui all’art. 424 c.c.), non può testare in quanto l’emancipazione per l'art. 390 Codice Civile riguarda solo chi, avendo compiuto almeno il sedicesimo anno di età, ha contratto di matrimonio, giusta autorizzazione ex art. 84 Codice Civile. Pertanto il suo caso non deroga la norma e rientra nell’ipotesi del minorenne ex n. 1 dell’art. 591 Codice Civile. Molto più attuale e diffuso è il caso del Beneficiario dell’Amministrazione di sostegno che, ai sensi dell’art. 409 Codice Civile, conserva la piena capacità d’agire per tutti gli atti che non sono compresi nel Decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno. Si può discutere circa la possibilità per il Giudice Tutelare di privare il Beneficiario della capacità di testare ma sarebbe un’ipotesi eccessivamente limitativa della capacità del soggetto e non si potrebbe nemmeno giustificare con l’esigenza di tutelare i futuri eredi legittimari giacché i provvedimenti del Giudice Tutelare devono essere rivolti alla salvaguardia del soggetto Beneficiario e non di terzi. L’interdetto legale non è più incapace di testare. Sebbene non sia capace di compiere altri atti di natura patrimoniale, per effetto dell’art. 119, L. 24 novembre 1981, n. 689 che ha modificato l’art. 32 Codice Penale ove prevedeva per il condannato all’ergastolo la pena accessoria dell’interdizione legale estendendola alla capacità di testare e privando di efficacia anche il testamento redatto prima della condanna. Mi viene talvolta chiesto di chiarire anche a quale momento deve riferirsi la verifica della capacità di testare, al momento della espressione della volontà testamentaria o al momento dell'apertura della successione per la morte? Il momento in cui occorre verificare e provare la sussistenza o meno della capacità di testare è il giorno del testamento, quello della testamenti factio e non quello d’apertura della successione. Immaginiamo l’ipotesi in cui la normativa in vigore muti tra il momento della redazione del testamento e la morte del testatore, ipotesi che va risolta secondo la più generale questione della successione delle leggi nel tempo. Le vicende successive al momento della espressione della volontà, della data del testamento non influiscano sulla regolare formazione della volontà del testatore e sulla sua capacità di testare perché è Principio generale del nostro Ordinamento ai sensi dell’art. 11 disposizioni preliminari al Codice Civile., quello per cui la legge dispone per l’avvenire ( ex nunc) e non ha effetto retroattivo (ex tunc). Pertanto una eventuale nuova legge che muti la disciplina circa la capacità di testare non estende la propria efficacia ai fatti già posti in essere e compiuti sotto il vigore della legge precedente (Teoria del fatto compiuto). info@studiolegalelioi.it
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