Un cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro. Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o per la sicurezza di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne. Soggiorno regolare: i documenti richiesti Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all'Ambasciata o ai Consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario. L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi sono considerati validi i visti rilasciati da autorità diplomatiche di altri Stati con i quali l'Italia ha ratificato accordi o in base a norme comunitarie. Presenza irregolare ed espulsioni Il mancato rispetto di queste procedure o una permanenza oltre i 3 mesi o oltre il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. E' considerato irregolare: Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità. Il provvedimento di espulsione è adottato dalla Prefettura competente ed eseguito dalla Questura. Ingresso per motivi di lavoro L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione (articolo 3). I decreti-flussi normalmente prevedono una riserva di quote per i cittadini provenienti da Paesi con i quali lo Stato ha concluso accordi per la regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Il visto per residenza elettiva. Il visto per residenza elettiva è una fattispecie molto selettiva che consente l’ingresso per un soggiorno di lunga durata (superiore a novanta giorni) allo straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. La durata del visto è di 1 anno e, come negli altri casi, entro 8 giorni dall’arrivo in Italia lo straniero deve richiedere il rilascio del rispettivo permesso di soggiorno alla Questura mediante il kit postale. Il visto per residenza elettiva non consente lo svolgimento di attività lavorativa. I requisiti per richiedere il visto per residenza elettiva sono selettivi perché lo straniero deve fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza e di ampie risorse economiche diverse da proventi da lavoro e tali da permettergli di vivere senza necessità di un reddito da lavoro. Esempio: la titolarità di cospicue rendite, pensioni, vitalizi, proprietà immobiliari in Italia, la titolarità di stabili attività economico-commerciali, altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Quindi il visto per residenza elettiva viene rilasciato se il richiedente dimostra di soddisfare il requisito economico minimo stabilito dalla normativa italiana come specificato nel Decreto Interministeriale MAE 850/2011. Può essere rilasciato analogo visto al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, solo a condizione che le suddette capacita finanziarie siano adeguate anche per il loro sostentamento. Nel caso in cui il richiedente intendesse trasferirsi con il nucleo familiare, l’ammontare delle entrate mensili dovrà essere maggiorato di un 20% per il coniuge e di almeno un 5% per ogni figlio, sia quest'ultimo minorenne o maggiorenne a carico. L’Ambasciata italiana, nel caso in cui lo straniero acquisti un immobile ad uso abitativo in Italia, riterrà implicita la sussistenza del “requisito economico minimo” stabilito dalla normativa italiana (31.000 euro/anno). Negli altri casi la verifica della sussistenza dei requisiti è totalmente rimessa alla discrezionalità dell’Ambasciata. Infine, lo straniero deve munirsi di un’assicurazione sanitaria internazionale (valida in tutti i Paesi Schengen) con una durata minima di 30 giorni e con una copertura minima di € 30.000 per le spese di ricovero ospedaliero d’urgenza e le spesse di rimpatrio. Devo ribadire che il visto per residenza elettiva è una fattispecie complessa, autorizzata a condizioni rigide. La giurisprudenza amministrativa appare attualmente restrittiva nell’autorizzare l’ingresso dello straniero per residenza elettiva anche perché, trattandosi di residenza e non di mero domicilio temporaneo, lo straniero deve dimostrare di voler vivere in Italia con una stabile dimora e non solo per assaporare stagionalmente la "dolce vita". Fonte Normativa: Testo Unico sull'immigrazione Dlgs. 286/1998 info@studiolegalelioi.it
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