Diritto di famiglia - Coppie di fatto, convivenza more uxorio.

I RAPPORTI DI CONVIVENZA

Con la legge istitutiva delle unioni civili, unioni tra due persone dello stesso sesso, sono stati regolamenti anche i cosiddetti "rapporti di convivenza" e sono intesi “conviventi di fatto” le persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Una stabile convivenza di fatto può essere attestata attraverso un’autocertificazione in carta libera da presentare all’anagrafe del Comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di vivere nella stessa casa.
Il Comune, dopo aver eventualmente provveduto agli opportuni accertamenti della residenza, rilascerà il certificato di residenza e il certificato di stato di famiglia. 

E' importante sul piano pratico perché in questo modo anche al convivente di fatto sono riconosciuti alcuni diritti riconosciuti al coniuge, sicuramente non tutti ma alcuni importanti.

In caso di MALATTIA o di RICOVERO, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali presso le strutture ospedaliere. Quindi ciascun convivente di fatto può designare il suo compagno/la sua compagna quale rappresentante, con attribuzione di poteri pieni o limitati, sia per le decisioni in materia di salute, in caso di una malattia che arrivi a comportare incapacità di intendere e di volere, sia per quanto riguarda la donazione di organi in caso di decesso, le le disposizioni funerarie per il caso di morte. 

Il convivente di fatto è equiparato al coniuge anche in materia di ORDINAMENTO PENITENZIARIO, con riguardo al mantenimento delle relazioni familiari. 

Particolare tutela è riservata anche in tema di CASA DI ABITAZIONE, quella che costituisce la comune residenza. 

Nel caso di morte del convivente PROPRIETARIO della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarla per ulteriori due anni, oppure per un periodo pari alla durata della convivenza se la stessa è stata superiore a due anni, ma comunque non oltre cinque anni. Se nella casa di comune residenza coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, si ha diritto di continuare ad abitarla per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel caso di morte del convivente titolare di un contratto di LOCAZIONE della casa di comune residenza, il convivente superstite ha la facoltà di succedergli nel contratto.

Nel caso in cui il convivente di fatto svolga il proprio lavoro all’interno di un’AZIENDA di titolarità dell’altro convivente ed il lavoro non sia stato inquadrato quale rapporto di lavoro dipendente o di socio dell’impresa, competono al convivente gli stessi diritti che spetterebbero al coniuge in ordine alla partecipazione all’IMPRESA FAMILIARE commisurata al lavoro prestato, agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento.

Nel caso di scioglimento della convivenza, spetta un diritto patrimoniale di natura assistenziale. Qualora uno dei due possa provare di trovarsi in stato di bisogno e non si sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il Giudice può stabilire a carico dell’altro ex convivente un ASSEGNO ALIMENTARE per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata in proporzione al bisogno di chi lo domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarlo. Questo salvo che non vi siano persone appartenenti alle altre categorie di soggetti, parenti in linea retta, tenuti per primi agli alimenti della persona in stato di bisogno: i suoi figli, i suoi genitori.

La RATIO LEGIS è quella di tutelare situazioni di diritto oggettive, senza imporre indirettamente il matrimonio che deve restare una scelta libera.  Per situazioni di diritto oggettive e meritevoli di tutela giuridica intendo ad esempio anche il caso di acquisto o affitto di una casa insieme o di scelta di sacrificare la propria carriera lavorativa per impegnarsi nel lavoro domestico o nella crescita e nell’educazione dei figli comuni, o di situazioni riguardanti i diritti successori, che attualmente tengono distinti i diritti dei conviventi dai diritti dei coniugi.

Un’importante opportunità pratica è il CONTRATTO DI CONVIVENZA con il quale tutte le coppie – sia eterosessuali che omosessuali – possono darsi delle regole anche nell’ambito dei rapporti patrimoniali e che impegneranno entrambi i conviventi non solo durante la vita di coppia, ma anche nell’eventualità di cessazione della convivenza, per qualsiasi causa essa avvenga, fatta eccezione per la morte. In Italia infatti per ora è vietato il contratto prematrimoniale tra coniugi avente gli stessi scopi ma è permesso il contratto di convivenza tra chi non contrae matrimonio.

Per il caso di PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA tra persone conviventi non coniugate, l’unico strumento utilizzabile è il TESTAMENTO con il quale è possibile disporre della quota disponibile del proprio patrimonio in favore del proprio convivente, fermo restando il rispetto delle quote riservate per legge agli eredi.

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