Il mercato dell’arte primario e secondario. Nel mercato primario dell'arte le opere vengono proposte in vendita per la prima volta e lo scambio avviene con la massima garanzia di autenticità possibile, direttamente tra l’artista e il primo acquirente, solitamente il gallerista o il committente (pubblico o privato). Invece il mercato secondario dell’arte è inteso come“quello avente per oggetto le successive transazioni dello stesso bene che dal primo acquirente transita ai successivi proprietari attraverso una serie di passaggi mediante vendite pubbliche o private” (Vd. Il mercato dell’arte, di Mariolina Bassetti, Renato Pennisi – XXI Secolo, 2010, Enciclopedia Treccani). La figura professionale dell’Art Advisor. Tutto parte dalla specificazione di un oggetto generico, un bene mobile non registrato posseduto da una Galleria d’arte o da una Casa D’aste o da un committente privato o pubblico, affinché passi dalla normativa generale che si applica per la circolazione di beni mobili non registrati alla normativa speciale in tema di circolazione e tutela dei Beni Culturali (Legge 20 novembre 1971, n. 1062- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e di lotta al riciclaggio (V° Direttiva UE Antiriciclaggio (n. 2018/843) includendo gli Art advisor quali soggetti obbligati tra gli operatori non finanziari (Nuovo testo dell'art. 3 comma 5 lettera b) del Dlgs 231/07). Nella vendita di oggetti nel mercato secondario dell'arte, vi è un momento negoziale embrionale in cui il proprietario, prima ancora di formare la propria volontà di vendere un oggetto, deve adempiere agli obblighi di buona fede in contrahendo e conoscere preliminarmente quegli elementi essenziali del contratto di compravendita. Deve specificare per poter descrivere l’oggetto, valutarlo, inquadrarlo nella disciplina degli oggetti mobili oppure entrare nello specifico degli oggetti mobili riconoscibili come opere d’arte. Se il proprietario non ha le competenze dirette per fare innanzitutto una tale specificazione, si deve prudentemente rivolgere a chi per studi, competenza e titoli può periziare un oggetto e specificarlo come oggetto d’arte. Pertanto, nella tutela degli interessi sia privati che pubblici anche in tema di Antiriciclaggio, nel mercato delle opere d’arte il primo compito di grande responsabilità è attribuito alla figura del perito d’arte o expertise o Art advisor. L’Art advisor o consulente d'arte è una figura professionale interdisciplinare non regolamentata, che non ha (ancora) un proprio Albo o una Cassa previdenziale dedicata. Sono in discussione disegni di legge ma intanto il primo passo per ora è stato la loro iscrizione alla Camera di Commercio. Sono liberi professionisti, per la normativa in vigore sono operatori non finanziari, lavoratori autonomi o dipendenti di Gallerie, Case d'Asta, mercanti d'arte o di altri Art advisor, spesso non dipendenti lavoratori subordinati ma comunque collaboratori continuativi perché molto fidati. Per lo più sono docenti universitari, scrittori, Consulenti tecnici di parte o Consulenti tecnici d'Ufficio ausiliari dei Giudici, hanno una formazione molto varia, dagli storici dell'arte, ai laureati in lettere o in materie economiche, ai restauratori e conservatori di beni culturali e da ultimo, esperti di nuove tecnologie tra cui gli NFT. Una recente definizione di Art Advisor nella normativa italiana l’abbiamo avuta in tema di estensione anche a questi professionisti di ogni obbligo nel contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il Legislatore italiano recependo tempestivamente la V° Direttiva UE Antiriciclaggio (n. 2018/843) ha ampliato, pochi mesi prima dell'emergenza Covid, la lista dei soggetti obbligati, includendo di fatto gli Art advisor quali soggetti obbligati tra gli operatori non finanziari. Ai sensi del nuovo testo dell'art. 3 comma 5 lettera b) del Dlgs 231/07, sono: "b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro”. Gli Art Advisor oggi sono gli unici ad avere comprovate competenze e titoli per poter svolgere questa opera di ingegno, di natura così delicata per i valori economici e per l'interesse pubblico dell’Antiriciclaggio, tanto da avere una posizione dominante sul mercato secondario dell’arte. Senza le figure degli Art Advisor i collezionisti, gli investitori, i possessori di oggetti d’arte, dalle piccole Gallerie ai grandi Musei nel mondo, non potrebbero contrattare con fiducia. Sotto il profilo di responsabilità, le norme sulla prestazione d’opera intellettuale di cui agli artt. 2230 ss. C.C., con particolare riferimento all’art. 2236 C.C., che statuisce: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave». Sotto il profilo della diligenza, l'art. 1710 C.C. sulla diligenza del mandatario, una diligenza che non può essere circoscritta alla normale buona fede e va considerata come particolarmente qualificata, superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon padre di famiglia) e con tutte le conseguenze in tema di colpa anche lieve; l’art. 1176 C.C. che al secondo comma specifica che: "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata". Il professionista risponde dunque anche per colpa lieve, qualora l’oggetto della perizia non comporti particolari problemi tecnici. L’obbligazione assunta è un’obbligazione di mezzi e non di risultato e di fatto le valutazioni peritali difficilmente possono garantire più di una fondata e competente opinione, salvo il caso della responsabilità per l’errore grossolano commesso da chi si dimostra non essere un vero peritus della materia. Pertanto gli usi di settore e ogni buon senso impongono a chi si accinge ad acquistare dei beni immobili non registrati, specificati come opere d’arte molto antiche, di visionare prima e molto bene l’oggetto e farlo valutare anche da un professionista di propria fiducia prima di fare offerte anche molto superiori alla base d’asta. Autenticazione dell’opera. Per il Legislatore italiano, ai sensi dell’articolo 63 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha sostituito il vecchio articolo 2 della Legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) l’unico a poter certificare l’opera d’arte oggetto di una vendita è il venditore: “1. Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico e archeologico deve consegnare all’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che si trovano nell’esercizio o nell’esposizione. 2. All’atto della vendita, deve rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retro scritta dichiarazione di autenticità e indicazione di provenienza, recanti la sua firma”. Valutazione dell’opera. Merita infine un discorso a parte la valutazione economica dell’opera, qualora specificata come oggetto d’arte antica. Determinare il valore di un’opera antica non ha nulla di oggettivo. L’esperto che si accinge ad effettuare una valutazione deve considerare la qualità, la rarità, lo stato di conservazione, la storia dell’opera, la sua provenienza, lo stato del mercato in cui l’opera potrebbe venire scambiata. Gli storici dell’arte sono i più qualificati per collocare correttamente l’opera nell’ambito della produzione dell’artista, i restauratori possono riconoscere gli interventi passati e lo stato di conservazione ma è fondamentale avere una conoscenza del mercato e delle sue dinamiche, oltre all’utilizzo di banche dati relative al settore delle aste pubbliche e ai marketplace che in parte fotografano i prezzi del settore delle gallerie e degli antiquari. info@studiolegalelioi.it
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