L’Amministrazione di sostegno è un Istituto al quale possono ricorrere persone che si trovano nell’incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una menomazione fisica o psichica. L'Amministratore di sostegno è un aiuto ad esempio per allegerire le proprie preoccupazioni, i propri adempimenti, i propri obblighi fiscali, pagamenti puntuali, vari adempimenti che si fa fatica a seguire ed è una misura meno grave rispetto alla interdizione. Rappresenta un Istituto giuridico molto più moderno ed elastico, a tutela dei soggetti in momentanea o persistente difficoltà perchè tiene conto dell’esigenza di rispettare e valorizzare la loro residua capacità di agire. Come si costituisce Chiunque può designare il proprio amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. È anche possibile designare, mediante testamento, un determinato soggetto amministratore di sostegno del proprio figlio. Il Ricorso per la nomina può essere presentato da un Avvocato ferrato nella materia o da un Notaio. Per un Parere legale su un Caso specifico chiedere appuntamento scrivendo a info@studiolegalelioi.it Simona Lioi
L’Amministrazione di sostegno si attiva mediante un Ricorso di Volontaria Giurisdizione al Giudice Tutelare che, assunta ogni opportuna informazione, provvede con Decreto di designazione dell’Amministratore di sostegno, definendo l’oggetto del suo incarico.
E’ molto importante la scelta dell’Amministratore di sostegno: deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. La scelta potrà pertanto ricadere sul coniuge, sul convivente, su altro parente fino al quarto grado, ma anche su un estraneo di fiducia. Il Giudice Tutelare potrebbe anche valutare l'opportunità di nominare un Avvocato che non abbia con il Beneficiario legami personali o conflitti di interessi.
Con le stesse modalità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è possibile anche revocare gli amministratori di sostegno già designati.
La designazione fatta con atto pubblico ha un grande valore, in quanto è vincolante per il Giudice Tutelare e questi può disattenderla soltanto ove ricorrano gravi motivi.
Effetti della nomina
Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno non perde completamente la propria capacità di agire ma soltanto in relazione ad alcuni specifici atti. In particolare il Beneficiario di Amministrazione di sostegno: deve essere assistito o rappresentato nel compimento degli atti espressamente indicati nel decreto del Giudice Tutelare; conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
In ogni caso, il Beneficiario dell’Amministrazione di sostegno conserva comunque la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana; fare testamento, purché capace di intendere e di volere al momento della redazione; sposarsi; riconoscere i propri figli.
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