Cosa è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è un'autodichiarazione da redigere in prima persona in carta semplice e che può sostituire l’atto notorio, da redigere invece davanti a un Pubblico Ufficiale in presenza di due attestanti che giurano la notorietà di un fatto. 

All'art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445 sono previsti tutti i casi in cui non è necessario l’atto notorio in forma di atto pubblico ma è sufficiente la dichiarazione sostitutiva in prima persona, senza testimoni o attestanti.

Il diretto interessato dichiara stati, qualità personali o fatti relativi a se stesso o ad altri soggetti di cui ha una diretta conoscenza con la consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza da eventuali benefici acquisiti. 

 La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è sufficiente nei rapporti con la Pubblica amministrazione, con i concessionari gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Aci, Gestori di Trasporti Pubblici, etc) e con i privati (banche, assicurazioni, datore di lavoro, etc) che vi consentono.  

E’ sufficiente per accertare: 

  • data e il luogo di nascita; 
  • residenza; 
  • cittadinanza; 
  • godimento dei diritti civili e politici; 
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
  • stato di famiglia; 
  • esistenza in vita; 
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
  • appartenenza a ordini professionali; 
  • titolo di studio, esami sostenuti; 
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 
  • stato di disoccupazione; 
  • qualità di pensionato e categoria di pensione; 
  • qualità di studente; 
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
  • di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001; 
  • qualità di vivenza a carico; 
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

Avv. Simona Lioi

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