La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è un'autodichiarazione da redigere in prima persona in carta semplice e che può sostituire l’atto notorio, da redigere invece davanti a un Pubblico Ufficiale in presenza di due attestanti che giurano la notorietà di un fatto.
All'art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445 sono previsti tutti i casi in cui non è necessario l’atto notorio in forma di atto pubblico ma è sufficiente la dichiarazione sostitutiva in prima persona, senza testimoni o attestanti.
Il diretto interessato dichiara stati, qualità personali o fatti relativi a se stesso o ad altri soggetti di cui ha una diretta conoscenza con la consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza da eventuali benefici acquisiti.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è sufficiente nei rapporti con la Pubblica amministrazione, con i concessionari gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Aci, Gestori di Trasporti Pubblici, etc) e con i privati (banche, assicurazioni, datore di lavoro, etc) che vi consentono.
E’ sufficiente per accertare:
- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Avv. Simona Lioi