Nell'esercizio della mia professione mi occupo anche di pianificazione successoria e consulenza ed assistenza in materia di diritti e tutele degli anziani. Sono fortunata. Si rivolgono al mio studio legale persone lungimiranti e sagge interessate a fare prevenzione giuridica e pianificazione successoria al fine amorevole di escludere qualsiasi futura controversia familiare tra i coeredi al momento della apertura di una successione, al fine di non commettere qualsiasi tipo di disparità di trattamento tra i propri cari ed eredi, disparità di genere, economica e morale. Scongiurate potenziali controversie giuridiche, desiderano anche garantire ai propri cari eredi una futura veloce tranquillità economica, senza che subiscano rallentamenti burocratici o eccessivi oneri fiscali. Nel nostro Ordinamento giuridico sono previsti ottimi Istituti giuridici che possono essere adatti alle esigenze specifiche di una famiglia che si prende cura dei propri membri anziani. Mi riferisco ad esempio al contratto di rendita vitalizia; al contratto di mantenimento o vitalizio alimentare o vitalizio assistenziale; al contratto di donazione con onere di assistenza; alla compravendita della nuda proprietà con riserva d’usufrutto vitalizio in favore dell'anziano; alla compravendita della proprietà con riserva del Di possibilità ce ne sono molte e non scegliere nessuna forma di prevenzione giuridica è la scelta peggiore tra le possibili. LA RENDITA VITALIZIA La rendita vitalizia è il contratto con il quale un soggetto (Vitaliziante) si obbliga a corrispondere a un altro soggetto (Vitaliziato) una prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili (la rendita) per tutta la durata della vita del beneficiario della rendita o di una o più persone indicate nel contratto. La rendita può essere costituita anche a favore di più persone, a favore di un terzo, a titolo oneroso, per donazione o per testamento. IL CONTRATTO DI MANTENIMENTO Quando una persona anziana vita natural durante ha ormai bisogno di ricevere prestazioni eterogenee, prestazioni di dare e di fare, assistenza materiale e morale, è possibile stipulare il contratto di mantenimento con cui una parte (vitaliziante) si obbliga, in corrispettivo del trasferimento di un bene o della cessione di un capitale, a prestare all’altra parte (vitaliziato) assistenza materiale e/o morale vita natural durante. Questo contratto non lo troviamo tra quelli espressamente nominati e disciplinati dal nostro Codice Civile ma per il Principio di autonomia contrattuale è ammissibile e può essere utile a soddisfare le concrete e specifiche esigenze delle parti, in particolare dell'anziano destinatario della prestazione assistenziale. DONAZIONE CON ONERE DI ASSISTENZA, detta DONAZIONE MODALE Una persona anziana per garantirsi una vecchiaia serena può anche donare la propria abitazione ponendo un onere di assistenza e/o mantenimento a carico del donatario. Il contenuto dell’assistenza può essere molto vario e quindi viene stabilito caso per caso secondo le specifiche esigenze e necessità del donante. Il donatario se accetta la donazione è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Questa tipologia di donazione modale è un atto a titolo gratuito e l’onere è un elemento accessorio volto a realizzare un fine aggiuntivo rispetto alla donazione. L’onere è una modalità della donazione e non assume la natura di corrispettivo quindi non snatura l’essenza di atto liberalità della donazione fatta in vita e questo ha rilevanza in tema di eventuali contestazioni tra futuri coeredi legittimi. IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO VENDITA DELLA NUDA PROPRIETÁ CON RISERVA DI USUFRUTTO VENDITA DELLA PROPRIETÁ CON RISERVA DEL DIRITTO DI ABITAZIONE IL TRUST L'ASSICURAZIONE SULLA VITA I vantaggi fiscali delle polizze vita Le somme corrisposte ai beneficiari non rientrano nell’attivo ereditario e godono di notevoli vantaggi fiscali non essendo assoggettate all’imposta sulle successioni. Per informazioni, approfondimenti sulle differenze e i risvolti fiscali e per pareri legali sullo Strumento Giuridico più adatto alle esigenze proprie e della propria famiglia scrivete a info@studiolegalelioi.it e sarò davvero lieta di essere di aiuto. Simona Lioi
diritto di abitazione in favore dell'anziano; al vitalizio ipotecario; al Trust.
In particolare è diffusa la rendita vitalizia a titolo oneroso con cui il vitaliziante si obbliga a corrispondere al vitaliziato la rendita quale corrispettivo della cessione di un bene mobile, immobile (come la casa d’abitazione) o di un capitale. Nel caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute il vitaliziato non può richiedere la risoluzione del contratto ma può far sequestrare e vendere i beni del vitaliziante affinché dalla vendita si ricavi una somma che assicuri il pagamento della rendita. E' una scelta che può essere adeguata in caso di necessità assistenziali. Il vitaliziato può chiedere la risoluzione del contratto se il vitaliziante non ha dato o ha diminuito le garanzie pattuite. Le parti, a tutela del vitaliziato, possono anche prevedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento, anche inserendo una clausola di condizione risolutiva di inadempimento.
Le persone anziane possono avere necessità di un prestito ad esempio per estinguere un debito, per integrare il reddito o la pensione, per sostenere spese mediche, per acquistare un’altra casa d’abitazione, per aiutare economicamente i figli, per far fronte a spese straordinarie rilevanti, etc. Purtroppo alle persone che hanno superato una certa età difficilmente viene concesso un mutuo favorevole nelle condizioni e quindi in certi casi uno strumento negoziale consigliabile può essere il prestito vitalizio ipotecario. E' stato introdotto con Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, modificata dalla legge 2 aprile 2015, n. 44. La disciplina è divenuta operativa dal 2 marzo 2016 a seguito dell’entrata in vigore del regolamento attuativo del Ministro dello sviluppo economico, decreto 22 dicembre 2015, n.226. Si applica altresì il D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) nonché il Codice del Consumo D. Lgs. 206/2005 se il finanziato riveste la qualità di consumatore.
E' un finanziamento a medio e lungo termine concesso da Banche o intermediari finanziari alle persone di età superiore a 60 anni compiuti, come nel caso del mutuo ipotecario è garantito da ipoteca di primo grado iscritta su un immobile ad uso residenziale a garanzia della restituzione del prestito, degli interessi e delle spese.
Se la persona che richiede il prestito è coniugata o costituente l’unione civile o convivente more uxorio da almeno 5 anni e se l’immobile da ipotecare in garanzia costituisce la residenza di entrambi i coniugi o costituenti l’unione civile o conviventi, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi, anche se l’immobile è di proprietà di uno solo dei due ed a condizione che anche l’altro partner abbia compiuto 60 anni. Può essere prevista l’erogazione della somma concessa in unica soluzione o periodica.
Questo è il contratto maggiormente diffuso e conosciuto e consente all’anziano di continuare ad abitare nella propria casa, grazie alla riserva di usufrutto per tutta la vita o per un tempo determinato, traendo una immediata liquidità dalla vendita della nuda proprietà. Quando gli anziani sono due, l'usufrutto può essere costituito anche a favore di più persone con diritto di accrescimento che produce il trasferimento della quota dell’usufruttuario deceduto a favore degli usufruttuari superstiti. In tal caso il diritto di usufrutto si estingue con la morte dell’ultimo usufruttuario.
Alternativa e diversa alla vendita della proprietà con riserva di usufrutto è la cosiddetta vendita della proprietà con riserva del diritto di abitazione per tutta la durata della vita o per un certo numero di anni. Il titolare del diritto di abitazione (habitator) può abitare la casa solo limitatamente ai bisogni suoi e della sua
famiglia e sulla stessa casa può anche coesistere il godimento del proprietario per la parte eccedente i bisogni. L'habitator ha l’obbligo di rispettare la destinazione dell’immobile; provvedere alle riparazioni ordinarie; usare il bene correttamente, usando la diligenza del buon padre di famiglia; pagare imposte e tasse che gravano sulla casa. Non ha diritto ai frutti o eventuali proventi derivanti dal bene.
Il diritto di abitazione è un diritto personalissimo strettamente legato al soggetto a favore del quale è costituito che può essere solo una persona fisica; non può essere ceduto o dato in locazione e non può essere trasmesso in caso di morte.
Il trust è un Istituto giuridico di origine anglosassone riconosciuto ad ogni effetto dall’attuale ordinamento italiano a seguito dell’emanazione della Legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, con la quale è stata ratificata la
Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985. Il titolare di uno o più beni o diritti (detto disponente o settlor) li separa dal suo patrimonio e
li mette sotto il controllo di una persona fisica o giuridica (il Trustee) affinché li amministri nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Con il Trust viene posto un vincolo di destinazione sui beni conferiti che non sono più aggredibili dai creditpri personali del disponente, del beneficiario o del trustee. I beni sono separati dal
patrimonio personale.
Per garantire la tranquillità economica ai propri cari in maniera rapida e non onerosa dopo la propria morte è saggio stipulare una polizza vita riservate a particolari beneficiari.
Innanzitutto le Polizze vita non cadono in successione e non devono attendere il completamento della Dichiarazione di successione o la risoluzione di eventuali controversie tra coeredi. Hanno una funzione di previdenza e di risparmio e quindi sono caratterizzati da una disciplina particolare svincolata da quella strettamente successoria.
Il diritto al pagamento dell’indennità riconosciuto al beneficiario è un diritto legato al contratto di assicurazione.
Devo però testimoniare che accade frequentemente che tali Polizze
vengano stipulate in favore di soggetti terzi e non eredi legittimi.
In tal caso attenzione! Gli eredi che si ritengono lesi possono comunque conteggiare nella massa ereditaria ed aggredire i premi delle polizze versati dall’assicurato in quanto donazioni indirette.
La designazione e la revoca dei beneficiari
La designazione dei beneficiari può essere fatta già nel contratto di assicurazione; con una successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicurazione; per testamento.
La designazione può essere revocata in ogni momento dal contraente, salvo che lo stesso abbia rinunciato per
iscritto a tale facoltà. La designazione non ha effetto se fatta in favore di persona che tenta o commette un reato contro la vita dell’assicurato.
Le somme dovute dall’assicuratore non possano essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare ed è sempre riconosciuto in capo al contraente il diritto di riscattare interamente o parzialmente la polizza assicurativa da lui sottoscritta.
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