Gli atti emulativi sono comportamenti o azioni compiute da una persona con l’unico scopo di arrecare danno o fastidio a un’altra persona, senza trarne alcun beneficio o utilità legittima. Sono azioni formalmente lecite che però non hanno una finalità giuridica o economica legittima ma mirano esclusivamente a nuocere ad altri. L’articolo 833 del Codice Civile disciplina gli atti emulativi, stabilendo che: “Il proprietario non può compiere atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.” Elemento soggettivo: animus nocendi, ossia l'intenzionalità del danno. L’atto deve essere eseguito con l’intento di nuocere o infastidire, creare disagio o danno. Elemento Oggettivo: l’assenza di utilità per il proprietario nell’esecuzione degli atti emulativi. L’azione deve essere priva di un vantaggio concreto e reale per il soggetto che la compie, mettendo in evidenza il fine meramente dispettoso dell’atto emulativo. In presenza di entrambi gli elementi atti leciti possono essere abusivi: sono atti formalmente leciti (cioè non violano norme esplicite) ma abusano del diritto di proprietà o di altre situazioni giuridiche. L’individuo verso cui è rivolta l’attività dannosa e molesta ha diritto di agire per ottenere l’immediata cessazione dell'atto emulativo, la condanna ai sensi dell’ articolo 614 bis del codice di Procedura Civile laddove la condotta non cessi e il risarcimento del danno se debitamente provato. Esempi pratici incontrati da me nell'esercizio della Professione: - Costruire un muro alti al confine con il fondo del vicino, senza alcuna necessità o utilità, solo per impedirgli la vista o l’accesso alla luce; - Posizionare delle luci molto potenti puntate verso l’abitazione di un vicino per infastidirlo; - Lasciare apparecchi radiotelevisivi accessi a volume alto in modo intollerabile anche di notte e anche assentandosi per ore o giorni al solo scopo di infastidire il vicino con immissioni acustiche; - Far cadere appositamente e ripetutamente foglie, rami, rifiuti organici, oggetti destinati allo smaltimento rifiuti nella proprietà del vicino; - Votare in delibere assembleari sfavorevoli al condomino e senza avere favore e vantaggio proprio quindi solo per arrecare disagio e danno al condomino; - "Sbandierare" bucato di grandi dimensioni e lunghezze (coperte, tende, teli oscuranti) sul proprio balcone al solo scopo di arrivare ad oscurare la luce al condomino del piano sottostante. Per un Parere legale in merito o per valutare l'Azione giuridica, scrivere a info@studiolegalelioi.it
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