Parlando di adozione si pensa solitamente ai casi di adozione di minori dichiarati adottabili dal Tribunale dopo aver accertato uno stato di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi o perché divenuti orfani. Non molti sanno che esiste anche l'istituto giuridico dell'adozione di maggiorenni, l'adozione di adulti. L'adozione di un maggiorenne è un istituto del diritto civile davvero molto diverso dall'adozione di minorenne, con finalità diverse, con diritti e doveri peculiari nascenti in capo ai soggetti coinvolti, con diverse procedure e presupposti. L’istituto dell'adozione di maggiorenni era nato nel nostro Codice civile per assicurare una discendenza a chi non aveva avuto figli biologici o li aveva prematuramente perduti, in modo da rendere possibile la trasmissione del proprio patrimonio e del proprio cognome. Infatti inizialmente la normativa prevedeva che l’adozione di una persona maggiorenne fosse possibile solo nel caso in cui l’adottante non avesse già figli legittimi o legittimati, attribuendo all’adozione una funzione meramente sostitutiva della paternità o maternità legittima, realizzata mediante la trasmissione del cognome paterno e del patrimonio all'apertura della successione mortis causa. L'istituto giuridico si è poi evoluto moltissimo fino ad oggi e la sua ratio originaria ha lasciato il passo a casistiche davvero eterogenee che ho trattato negli anni. Posso testimoniare come oggi abbia molto più risalto la affectio familiaris, il legame affettivo profondo, scelto e coltivato, che si crea di fatto tra una figura genitoriale e una figura filiare, protratto tanto a lungo da potersi riconoscere forte come un legame di sangue. ART. 291 : L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittima [ Nel 1988 la Corte Costituzionale (Sentenza n. 557 del 19 maggio 1988) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo del codice civile nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano già propri discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Da allora quindi l'adozione di un figlio maggiorenne è possibile anche quando l'adottante ha già altri figli purché anche questi siano già maggiorenni ed esprimano il loro consenso all'adozione perché ha come effetto patrimoniale quello di aumentare il numero di eredi legittimi e ridurre il valore delle quote di successione legittima spettanti all'apertura della successione del genitore. Nel 1992 la stessa Corte Costituzionale è intervenuta ancora una volta (Sentenza n. 345/1992) per affermare che, nel caso di incapacità dei figli di esprimere l’assenso perché interdetti, sia applicabile per analogia l’art. 297 c.c., comma II, estendendo anche a tale caso il potere di valutazione comparativa degli interessi emergenti in subiecta materia attribuito dalla norma al Tribunale. Insomma in tali casi il Tribunale può decidere esercitando un potere di valutazione caso per caso specifico. La Corte ha affermato a lungo che l'adozione non è possibile quando l’adottante abbia dei figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni capaci e non consenzienti (ad esempio con la sentenza n. 245/2004).Quindi il consenso di fratelli e sorelle è stato a lungo un elemento imprescindibile. Nel 2012 è intervenuta la Legge 2019 /2012 nota come la legge che ha introdotto il principio della unicità dello stato di figlio, ha modificato l'art. 74, stabilendo che il vincolo di parentela sussiste sia nel caso che la filiazione sia avvenuta nel matrimonio, sia al di fuori di esso, sia quando il figlio è adottivo, ma ha espressamente escluso che la parentela con gli altri componenti la famiglia sorga nel caso di adozione di maggiori di età. Questo, pertanto, rimane l'unico caso di filiazione che crea un rapporto esclusivamente con l'adottante. Ma i tempi cambiano, la società cambia e con essa le normative. I legami familiari sono sempre più allargati e non convenzionali. Si instaurano all’interno delle nuove famiglie allargate rapporti di fatto intensi tanto quando rapporti di sangue. Se l’istituto dell’adozione di maggiorenne era nato nella nostra cultura giuridica con lo scopo di tutelare e tramandare prevalentemente il patrimonio e il cognome dell’adottante scegliendo un soggetto ritenuto degno e designandolo in vita con l'adozione o post mortem con un testamento, l’evoluzione del diritto di famiglia dal 1975 in poi ha modificato radicalmente i rapporti familiari. Ora l'orientamento prevalente della giurisprudenza italiana, europea e della Corte Europea dei Diritti Umani sta sempre più frequentemente riconoscendo e proteggendo i legami famigliari non biologici che i figli instaurano con i compagni di vita dei genitori naturali. Io assisto adottanti e adottandi. L'adottante può essere indistintamente un uomo o una donna. Frequente è il caso di adottanti uomini che hanno sposato una donna che aveva già uno o più figli nati da una precedente relazione sentimentale, di fatto o unita in matrimonio. Nel formare un nuovo nucleo familiare, nel prendersi cura quotidianamente, moralmente ed economicamente, anche del figlio non biologico, si instaura un legame di affezione familiare duratura, stabile, paterna indistintamente verso tutti i fratelli e sorelle. Al raggiungimento della maggiore età di tutti mi viene chiesto di presentare un Ricorso di Volontaria Giurisdizione per l'adozione del figlio della moglie. Ho assistito adottanti donne che non hanno avuto il dono della maternità o che hanno perso prematuramente la prole e desiderano vedere riconosciuto ogni effetto civile al rapporto filiale che le lega da anni ad un maggiorenne. L'adottando conserverà diritti successori verso i propri genitori e conseguirà diritti successori anche verso il genitore adottivo. Nell'esercizio della mia professione è una delle esperienze più belle, una pagina del diritto che narra di un amore familiare reciproco, avulso da ogni conflittualità, spesso privo di ogni obiezione nonostante la conseguente redistribuzione e riduzione della quota di successione legittima un giorno spettante ai figli biologici. Devo però testimoniare che vi sono anche casi più conflittuali. Sono quelli in cui l'adottante è spesso un uomo che ha interrotto totalmente ogni legame affettivo con i figli avuti da una relazione precedente o un matrimonio di cui sono cessati gli effetti civili. Si è legato affettivamente ad un'altra compagna ed ha avuto altri figli, concentrando le cure verso questi e in alcuni casi abbandonando economicamente e moralmente i propri figli. In questi casi io ho assistito i figli dell'adottante quando ha notificato loro il Ricorso con l'invito a comparire in udienza ad esprimere il proprio assenso o dissenso all'adozione di un fratello o sorella, con il quale il più delle volte purtroppo non hanno mai avuto alcun contatto. La normativa attuale è orientata a riconoscere come prevalente l'interesse affettivo tra adottante e adottando. Viene considerato meritevole di tutela giuridica l'interesse del riconoscimento giuridico di un rapporto umano di tipo familiare perché è interesse lecito e tutelabile anche ai sensi degli articoli 2, 31 e 32 della Costituzione. Questo interesse affettivo viene ritenuto prevalente rispetto all'eventuale interesse al dissenso espresso dalle altre Parti, quali i figli dell'adottante, il genitore dell'adottando. Importante aggiornamento, in molti casi fondamentale, è avvenuto in merito all'effetto dell'adozione sul cambio del cognome dell'adottato. Con sentenza 135/2023 della Corte Costituzionale, Presidente Sciarra e Redattore Navarretta, depositata in data 4 luglio 2023, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 299 del Codice Civile, nella parte in cui non consentiva, con al Sentenza di adozione, di aggiungere in posposizione anzichè anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età. Da oggi quindi è possibile che il nuovo cognome venga aggiunto al precedente se adottante e adottando manifestano nel Ricorso la loro volontà in tal senso. Avv. Simona LioiL'adozione di maggiorenne
Codice civile, Libro primo, Titolo settimo, capo primo e secondo, articoli dal 291 al 341: disciplina della adozione di persone di maggiore d’età e dei suoi effetti. Evoluzione normativa.
o legittimati : le parole "o legittimati" sono state soppresse dall'art. 105.4, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente"I casi da me trattati.
Orientamento attuale sul valore del dissenso.
La modifica del cognome
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